Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 20838/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for generic grounds reiterating appeal arguments without new factual analysis.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20838/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for formal joint crime and lack of intent regarding public security agents, but the court found these claims merely repetitive of the second-instance judgment. The court rejected the appeal because the grievances lacked novelty and failed to address the factual reconstruction already made by the lower courts.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 367, 368 c.p.p.; Appeals must present new grounds distinct from those raised at the appellate level, as generic reiterations of prior arguments do not justify cassation review.

Schlagwörter

KI-generiert
inadmissible appeal generic grounds reiterative arguments lack of novelty procedural costs Ausstand des Staatsanwalts Schadensersatzklage Schadenersatz aus unerlaubter Handlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

o a CROTONE il 19/08/1986 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dany Curcio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Egli deduce:

1) violazione di legge processuale, per essere stato ritenuto il concorso formale di reati benché non contestato;

2) illogicità della motivazione sul medesimo punto;

3) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato, per essersi trattato di condotta successiva al compimento dell'atto d'ufficio, inidonea ad ostacolare l'attività d'ufficio e priva di finalità oppositiva, perciò mancando anche il dolo.

2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze sono generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello, ed altresì manifestamente infondate: la prima è tale, poiché in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente citata anche dai giudici d'appello; le altre trascurano completamente la diversa ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza, che non è compito del giudice di legittimità verificare.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M