Cassation appeal dismissed for generic grounds reiterating appeal arguments without new factual analysis.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for formal joint crime and lack of intent regarding public security agents, but the court found these claims merely repetitive of the second-instance judgment. The court rejected the appeal because the grievances lacked novelty and failed to address the factual reconstruction already made by the lower courts.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 367, 368 c.p.p.; Appeals must present new grounds distinct from those raised at the appellate level, as generic reiterations of prior arguments do not justify cassation review.
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KI-generiertVolltext
o a CROTONE il 19/08/1986 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;•
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dany Curcio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Egli deduce:
1) violazione di legge processuale, per essere stato ritenuto il concorso formale di reati benché non contestato;
2) illogicità della motivazione sul medesimo punto;
3) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato, per essersi trattato di condotta successiva al compimento dell'atto d'ufficio, inidonea ad ostacolare l'attività d'ufficio e priva di finalità oppositiva, perciò mancando anche il dolo.
2. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze sono generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello, ed altresì manifestamente infondate: la prima è tale, poiché in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente citata anche dai giudici d'appello; le altre trascurano completamente la diversa ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza, che non è compito del giudice di legittimità verificare.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M