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Ordinanza — n. 20825/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for generic grounds under Art. 591 c.p.p. due to lack of specific factual arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20825/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The cassation appeal was declared inadmissible because the grounds for review were too generic and lacked specific factual or legal arguments. The appellant claimed the lower court erred on subjective intent and evidence but failed to cite specific facts or laws supporting these claims. The court ruled that such vague assertions violate procedural requirements for admissibility, leaving the appeal without merit.

Legislator-Regeste

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Art. 581 lett. c) e Art. 591 lett. c) c.p.p.: The grounds for a cassation appeal must be specific and reasoned; generic complaints without factual or legal substantiation render the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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generic grounds inadmissibility cassation appeal requirements specific factual arguments procedural vitiating factors subjective intent burden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 581 lett. c) c.p.p.
In ordine ai primi motivi, afferenti all'affermazione della responsabilità, si osserva che l'art. 581 lett.
Art. 591 lett. c) c.p.p.
pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.
Art. 616 c.p.p.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod.
Art. 45 cod. pen.
Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 45 cod. pen. Con il quinto ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Art. 6 co. 6 L. 401/1989
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod.
art. 45 cod. pen
Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 45 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Corte Cost. 7 giugno 2000, n. 186

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Volltext

ALEMI il 11/05/1980 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Cangenni Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 03/07/2025, di conferma della sentenza del Tribunale di Marsala, di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'artt. 6 co. 6 L. 401/1989, perché, a seguito di notifica in data 29.04.2016 del provvedimento Daspo emesso dal Questore, ometteva di presentarsi presso gli Uffici di Stazione di Salemi, quindici minuti prima della fine dell'incontro di calcio di campionato Salemi- Monreale.

Il ricorso è affidato a cinque motivi di censura. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in quanto la condotta dell'imputato sarebbe stata determinata dall'uso del metadone, che ne avrebbe determinato l'addormentamento. Il terzo motivo di ricorso concerne il travisamento delle prove. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 45 cod. pen. Con il quinto ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico. In ordine ai primi motivi, afferenti all'affermazione della responsabilità, si osserva che l'art. 581 lett.

c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, gli asserti relativi alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno, essendosi il ricorrente limitato a lamentale il difetto di argomentazione in ordine ai motivi di appello in modo del tutto aspecifico ed assertivo. Invero, il ricorrente non si confronta con le considerazioni non illogiche della sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente argomentato la colpevolezza dell'imputato, escludendo che, in assenza di allegazione della prescrizione medica da cui possa evincersi l'assunzione del metadone, possa ritenersi esclusa la configurabilità dell'elemento soggettivo, posto che, in assenza di comprovate condizioni patologiche, l'addormentamento in prossimità dello scadere dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, quale accettazione del rischio, integra il dolo eventuale.

L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett.

c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Quanto all'ultimo motivo, il giudice a quo ha fatto richiamo al cospicuo numero di precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, nonché all'assenza di elementi positivi che ne possano giustificare il riconoscimento. Trattasi dì motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici che afferisce a determinazioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M