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Ordinanza — n. 20823/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as specific and reiterative of previously rejected grievances regarding sentencing.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20823/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of complaint was specific and repetitive of grievances already dismissed by the lower court. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, the application of the distortion aggravating circumstance, and the excessive sentence increase for continued offenses. The court found the appeal infounded because the appellate court correctly applied established jurisprudence regarding the necessity of concrete factual findings for aggravating circumstances and the distinct calculation of penalties for satellite crimes.

Legislator-Regeste

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Art. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific and repetitive of grievances already rejected by the court of first instance, and the lower court's decision is sufficiently motivated according to consolidated case law.

Schlagwörter

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inadmissible appeal specific grounds repetitive grievances sentencing aggravation continued offenses proportionality principle judicial motivation Strafanpassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360 n. 3 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
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Volltext

posto da: TESSARO ALESSANDRO nato a VALDOBBIADENE il 04/11/1970 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tessaro Alessandro; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, l'applicazione dell'aggravante di aver agito con travisamento e l'eccessivo aumento operato per la continuazione, è inammissibile, perché aspecifico e reiterativo di doglianze puntualmente disattese dalla Corte di merito; che, con riferimento al primo profilo, il motivo è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8); che, l'aggravante del travisamento è stata correttamente riconosciuta dal giudice di Appello attraverso concreti riscontri fattuali e congrui riferimenti giurisprudenziali (nel dettaglio, si veda pag. 7); che, il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato: i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio, secondo la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MGi Fuotribrktr Miterzà4 3