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Ordinanza — n. 20821/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with the lower court's reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20821/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability under Article 640 of the Penal Code, but the court found the arguments merely repeated previous rejected points without new specificity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 640 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the reasoning of the decision under review, as they merely reiterate arguments already deemed unfounded.

Schlagwörter

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generic appeal grounds lack of specific correlation inadmissible cassation appeal reiteration of rejected arguments Article 591 c.p.p. Strafverfolgung wegen Betrugs Sozialhilfebetrug Forderungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
pen., è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, con logica ed esaustiva motivazione, e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 640 c.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bertone Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bertone Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
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Volltext

nato a NAPOLI il 16/06/1968 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bertone Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, con logica ed esaustiva motivazione, e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; in motivazione, sono state, invero, fornite ampie ragioni a sostegno della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'ascritto delitto (v. p. 2 della gravata sentenza, in cui s'illustra, tra l'altro, come la prova della commissione, da parte dell'imputato, dell'ascritto delitto sia stata ricavata dalla titolarità in capo a quest'ultimo della carta Postapay - mai oggetto di denuncia di furto o smarrimento - su cui è confluita la somma accreditata dalla persona offesa), per il tramite di argomentazioni, rispetto alle quali il ricorrente elude del tutto il confronto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M