Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning and insufficient mitigating circumstances in theft case.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding insufficient reasoning and denied requests for broader mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to properly categorize facts and apply statutory leniency, but the court found these claims merely reiterated from the appellate stage. Consequently, the decision was upheld as logically sound, with the appellant ordered to pay court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 648, cod. pen.; Art. 624, cod. pen.; Art. 62 bis, cod. pen.: Appeals based on alleged lack of reasoning or insufficient application of mitigating circumstances are inadmissible if they merely propose alternative readings of the merits without addressing specific factual gaps or logical flaws in the lower court's exhaustive motivation.
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KI-generiertVolltext
ARDO nato a CAMPOSAMPIERO il 15/11/1979 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Riccardo Vittadello, ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito riportati: - il primo, che deduce il vizio di carenza e/o illogicità della motivazione, in ordine alla mancata derubricazione del fatto contestato al ricorrente nei termini di cui all'art. 648, cod. pen., in reato di furto di cui all'art. 624, cod. pen.; - il secondo, che deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen.; il terzo, che deduce il vizio di carenza e/o illogicità della motivazione, in ordine alla mancata concessione, nella loro massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, cod. pen. sono tutti non consentiti, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici scrutinabili da questa Corte, atteso altresì che i motivi si risolvono tutti in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01); che la Corte d'appello ha, infatti, adeguatamente motivato in punto di responsabilità e sulla sussistenza del reato di ricettazione alle pagine 3-4 della sentenza impugnata, rigettando le doglianze difensive sulla base dell'assenza di elementi specifici in grado di provare la commissione del delitto di furto, considerata altresì la distanza temporale tra la sottrazione del bene e il rinvenimento dello stesso nel possesso del ricorrente; e, altresì, rimarcando, a pag. 4 della sentenza, le ragioni dell'esclusione della circostanza attenuante in ragione del non modico valore dei beni sottratti, nonché del contesto e delle modalità dell'azione delittuosa; ritenuto che il terzo motivo di ricorso è inammissibile, sia perché gspecifico (non confrontandosi, il ricorrente, con la motivazione della gravata sentenza: cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01;) sia in quanto manifestamente infondato.
In disparte la bizzarria della scelta terminologica della difesa, che definisce "isterica" (volendosi, probabilmente, intendere "schizofrenica") la motivazione, si osserva che il diniego dell'invocata massima estensione delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato, con motivazione esente da illogicità, là dove (v. p. 5 della sentenza impugnata), 2si è evidenziata la ricorrenza di elementi negativamente valutati, quali la gravità del fatto e l'assenza di segnali di resipiscenza. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. P.Q.M