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Ordinanza — n. 20800/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal claiming factual errors in money laundering conviction due to inadmissible factual arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20800/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding the vehicle's ownership and the suspect's awareness of its illicit origin. The court rejected these claims as primarily factual and unsupported, noting that the lower court had already provided a reasoned judgment based on reliable sources.

Legislator-Regeste

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: The Court of Cassation cannot rule on appeals based predominantly on factual disputes or unproven allegations, reserving its jurisdiction for violations of law and procedural defects.

Schlagwörter

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money laundering conviction inadmissible appeal factual dispute Court of Cassation lower court reasoning Fahren trotz Führerausweisentzugs Einziehung des Motorfahrzeugs Verkehrsübertretung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
265482 - 01, con riferimenti a Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
235507; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Volltext

posto da: LANZA ALEXANDRO nato a PAOLA il 27/05/1980 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alexa.mr.) Letto il ricorso proposto nell'interesse di ~-1-cri Lanza; ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si deduce la violazione di legge sostanziale e processuale e il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di riciclaggio sulla base della diversa lettura dei dati processuali ovvero di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - è inammissibile, in quanto adduce ragioni prevalentemente di fatto, oltre che manifestamente infondate, sulle quali è opinione consolidata che la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01, con riferimenti a Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148;

Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 che la Corte di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato all'imputato (v. p. 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come l'imputato fosse stato riconosciuto dai Carabinieri, quale conducente del ciclomotore sul quale era stata apposta una targa che certamente risultava nella sua diretta disponibilità, essendo appartenente alla di lui madre e come, inoltre, il comportamento posto in essere dallo stesso nella immediatezza dei fatti dimostrasse la sua piena consapevolezza in merito alla provenienza illecita del veicolo);

Letta la memoria presentata nell'interesse dell'imputato, che non prospetta censure decisive rispetto a quanto già esposto nel ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M