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Ordinanza — n. 20799/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds lacking new legal criticism.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20799/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because its sole ground was a repetitive repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a reclassification of the crime of receiving, but the court found the new grounds lacked specific legal criticism and merely asserted the correctness of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must contain new grounds of fact or law; mere repetition of appellate arguments without specific legal criticism renders them inadmissible.

Schlagwörter

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inadmissibility appeal repetitive grounds lack of legal criticism cassation procedure art 363 bis cpp Nichtigkeitsgründe ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
art. 712 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
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Volltext

posto da: BORDAS ANTON nato il 18/05/1981 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Anton Bordas; ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati allo stesso contestati in rubrica, oltre che in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito; che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che, nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati contestati all'imputato (si vedano, in particolare, le pagine da 6 a 12 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle conversazioni oggetto di captazione, da cui emergeva con chiarezza l'abitualità dei rapporti economici intercorsi tra i soggetti intercettati ed il Bordas, il quale dimostrava piena consapevolezza delle attività illecite poste in essere dai suoi interlocutori); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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