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Ordinanza — n. 20792/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding facts and discretionary sentencing evaluation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20792/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a supplementary indictment and lenient sentencing, but the Court found the factual arguments merely reproducible of already rejected points and the sentencing request involved a discretionary evaluation reserved for the trial judge. Consequently, the Court ruled that it lacks the power to re-evaluate factual elements or exercise discretion on sentencing, adhering to established case law.

Legislator-Regeste

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Art. 517 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or exercise discretionary sentencing powers, reserving such assessments exclusively to the trial judge unless the decision is based on arbitrary reasoning or logical fallacy.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility supplementary indictment discretionary sentencing factual re-evaluation extortion crime Verfahrensmängel verspätete Einwendungen Anfechtbare Handlungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 517 cod. proc. pen.
art. 517 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno
Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno, Rv.
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Volltext

onsigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gennaro Daniele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di inammissibilità della contestazione suppletiva effettuata in dibattimento dal pubblico ministero, è manifestamente infondato perché, oltre ad essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, denunzia violazione di norme palesemente smentita dagli atti processuali, risultando per tabulas il rispetto delle condizioni previste dall'art. 517 cod. proc. pen. per la formulazione della contestazione suppletiva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta correttamente circostanziata con riguardo al tempo di commissione dei fatti; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione, è formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché teso a prospettare un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine da 5 a 7, paragrafo 5, della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 7, paragrafo 6.1, della sentenza impugnata); che a tale riguardo, infatti, deve osservarsi come la Corte di merito abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto, secondo cui l'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenzadella Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è configurabile nel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (cfr.

Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno, Rv. 286076 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M