Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 20790/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints lacking specific legal argumentation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20790/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of receipt crime was illogical because it failed to reclassify the act as theft. The court rejected this, noting the appeal merely repeated complaints from the second instance without providing a specific, argumentative critique of the factual findings regarding the temporal and spatial distance from the theft.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely repeat complaints from the second instance without a specific, argumentative critique of the factual and legal reasoning are inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
inadmissible appeal mere complaints lack of argumentation receipt crime theft reclassification second instance repetition court costs Hehlerei

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

to il 13/11/1992 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamza Ammary; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di reato di furto, è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, a tal riguardo, deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo rilevato come nel caso di specie la condotta posta in essere dall'imputato integrasse gli elementi costitutivi del reato di ricettazione, non essendo emerso dal compendio probatorio alcun elemento concreto a supporto delle dichiarazioni rese dal prevenuto in relazione al proprio coinvolgimento nel reato presupposto, che risultava invece escluso in considerazione della distanza spazio-temporale dal luogo in cui vennero sottratti i beni di cui al capo di imputazione (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M