Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific legal grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and failure to meet statutory requirements. The appellant argued for a reduction in sentence and the application of generic mitigating circumstances, but the appeal lacked specific legal arguments supporting these claims. Consequently, the court ruled that the appeal was fundamentally indeterminate and could not exercise its supervisory role over the lower court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 581 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is radically generic and lacks the specific legal grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as it must clearly indicate the elements underlying the grievances to allow the court of cassation to exercise its supervisory function.
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KI-generiertVolltext
O nato a VERONA il 28/01/1960 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; rY3RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Dall'Ora; ritenuto che l'unico motivo del ricorso - limitato alla sola epigrafe, in cui si deduce la violazione di legge penale e processuale con riferimento alla valutazione dei parametri relativi alla adeguata commisurazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultando, per il resto, mancante di qualsivoglia contenuto esplicativo delle ragioni di diritto che dovrebbero supportare le doglianze citate - è radicalmente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Daniela Bifulco Maria Danra'-2ìorsellino DEPOSITATA CAN,IC 6 e Piscio Atiati" e ,St4iitt.5