Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 20783/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for theft, rejecting excessive penalty review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20783/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft under Articles 624 and 625 of the Penal Code. The appellant argued the sentence was excessive and contested the comparison of mitigating and aggravating circumstances, but the Court ruled such evaluations belong to the trial judge's discretion. Consequently, the Court found the reasoning sufficient and rejected the review of the penalty's adequacy.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 624, 625 cod. pen.; The Supreme Court holds that reviewing the appropriateness of the imposed penalty or the comparison of aggravating and mitigating circumstances falls within the discretionary power of the trial judge and is not subject to appellate review unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Schlagwörter

KI-generiert
criminal appeal inadmissibility penalty proportionality review aggravating mitigating circumstances discretionary sentencing power theft conviction upholding Strafmassangemessenheit Abwägung der Verdienste Strafanpassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

NDRINA TUDINO; LRilevato che Ahmed Raid Alfara ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che il punto che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M