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Ordinanza — n. 20781/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise aggravating circumstance at second instance.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20781/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of review concerned the aggravating circumstance under Article 61, paragraph 5 of the Penal Code. The appellant failed to raise this specific issue as a distinct motive in the second-instance appeal, violating procedural requirements. Consequently, the lower court's confirmation of the conviction for burglary and aggravated fraud was upheld without examination of the merits.

Legislator-Regeste

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 61 n. 5 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the only ground of review concerns a matter not previously raised as a distinct motive in the appeal to the Court of Appeal.

Schlagwörter

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inadmissibility procedural defect aggravating circumstance second instance Cassation appeal failure to deduce penal code ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 comma 3 c.p.p.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 61 n. 5 c.p.
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Volltext

posto da: VENTOLA MYCOL nato a NAPOLI il 06/09/2003 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; d,Rilevato che Mykol Ventola ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, con cui è stata confermata la decisione di primo grado con la quale il predetto è stato ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione e truffa aggravati; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 61, n. 5 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M