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Ordinanza — n. 20779/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal on false ID documents, citing lack of specific argumentation and recidiva.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20779/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to recognize the ground of non-punishment for minor offenses. The appellant argued for leniency based on obtaining a valid travel document later, but the court ruled this was a post-factum administrative act irrelevant to the crime's consequences. Furthermore, the court found the appellant's arguments on recidiva and mitigating circumstances factually incorrect and insufficiently motivated, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Supreme Court holds that appeals alleging omissions in recognizing non-punishment grounds must offer specific, argumentative criticism rather than mere repetition of lower court arguments, and that recidiva requires reference to prior final judgments rather than subsequent factual events.

Schlagwörter

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false identification documents non-punishment minor offense recidiva reiterata inadmissible appeal specific argumentation requirement Rückfall bei Straftaten anhaltende Delinquenz Kronzeuge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra
Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini
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Volltext

o a NAPOLI il 15/02/1956 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; ú , 2_Rilevato che Ciro Ortese ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; Letta la memoria tempestivamente depositata nell'interesse del ricorrente; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838): la Corte d'appello ha, invero, ampiamente argomentato (ff. 3-5) riguardo il diniego della causa di non punibilità alla luce degli elementi emersi in sede di controllo e della specifica inerenza della contraffazione di documenti validi per l'espatrio al fine di eludere uno specifico divieto, nonché dell'iscrivibilità della condotta in un contesto non isolato, ed anzi di abituale violazione della pubblica fede; e siffatta, articolata motivazione si rivela indenne all'esito della denunciata omissione valutativa della memoria in data 7 luglio 2025, con la quale il ricorrente aveva dedotto di aver successivamente conseguito un regolare documento valido per l'espatrio, trattandosi di un post factum amministrativo, non involgente alcuna condotta successiva rispetto alle conseguenze del reato e, pertanto, del tutto inidoneo a dispiegare, in retrospettiva, un effetto disarticolante delle ragioni sottese alla statuizione impugnata; per altro verso, il ricorrente trascura come la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non possa essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge nonché vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, èmanifestamente infondato: va, in primo luogo, rimarcato come, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01), sicchè il riferimento del ricorrente ai fatti, e non già alle sentenze irrevocabili, si rivela inesatto. Sotto il profilo temporale, inoltre, la risalenza temporale dei precedenti si traduce in un onere di motivazione rafforzata, che la Corte di merito ha adeguatamente soddisfatto, rimarcando come né l'aver beneficiato di istituti volti alla rieducazione, né il decorso del tempo abbiano dispiegato efficacia dissuasiva, rivelando, invece, le circostanze concrete in cui è maturato il delitto all'odierno vaglio un'attuale e maggiore pericolosità sociale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M