Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 20776/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding evidence admissibility in connected proceedings.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20776/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the trial court erred in admitting evidence from connected proceedings without proper notification, citing specific procedural violations. The court rejected this claim because the appellant failed to specify whether the documents were presented before or after the witness examination, rendering the objection too generic to be examined.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: An appeal to the Court of Cassation against second-instance judgments for offenses tried by the Peace Judge is admissible only for violation of law; a generic objection regarding evidence admissibility without specifying the timing of document presentation is inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
violation of law connected proceedings inadmissible appeal generic objection evidence admissibility Peace Judge procedural violation Glaubwürdigkeit von Zeugen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000
Art. 197, lett. B), cod. proc. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge per aver il Tribunale fondato il giudizio di responsabilità penale dell'imputato su una prova assunta in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 197 lett.
Art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 210, cod. proc. pen.
nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod.
art. 612 cod. pen
art. 210 cod. proc. pen
nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri
pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 24/01/1966 avverso la sentenza del 28/01/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;A Rilevato che Carmelo Pavigliant ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice di pace, che ha condannato l'imputato in ordine al reato continuato di cui all'art. 612 cod. pen.; Letta la memoria tempestivamente proposta nell'interesse dell'imputato, con la quale sono state ribadite le ragioni dell'impugnazione;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla valutazione d'attendibilità della persona offesa, si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione, non consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge per aver il Tribunale fondato il giudizio di responsabilità penale dell'imputato su una prova assunta in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 197 lett. B) cod. proc. pen. per essere la parte civile imputata in procedimento connesso, è inammissibile per genericità, poiché non è specificato se la documentazione dei procedimenti pendenti a carico della persona offesa siano stati stati portati a conoscenza del Giudice di pace prima o dopo l'escussione di questa: in tema di prova dichiarativa, invero, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624 - 01); deduzione preventiva qui non dedotta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M