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Ordinanza — n. 20763/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeals against reduced sentences for theft and association charges due to inadmissibility and lack of interest.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20763/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants against the Perugia Court of Appeal's decision inadmissible. The appellants argued for legal errors regarding the definition of criminal association, sentencing calculations, and the application of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the grievances were either already fully examined by the lower court, lacked specific interest for the cassation review, or were too generic to be substantiated.

Legislator-Regeste

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Art. 606 c.p.p.; Art. 545-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they reproduce grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance, or if they lack the necessary interest for the cassation procedure.

Schlagwörter

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inadmissible appeal lack of interest repetition of grievances generic grounds sentencing review criminal association mitigating circumstances Bandenmässigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Art. 625-bis cod. pen.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
Art. 20-bis cod. pen.
Art. 24 e 111 Cost.
Art. 6 Cedu
art. 416 cod. pen
art. 625-bis cod. pen
art. 545-bis cod. proc. pen
artt. 20- bis cod. pen
quanto alla mancata sospensione del processo da parte del giudice di primo grado al fine di consentire alla difesa di acquisire e produrre il consenso dell'imputato, nonché la violazione di legge in relazione agli artt. 20- bis cod. pen., 24 e 111 Cost.
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Volltext

il 06/08/1985 KAJA GENC nato il 12/03/1985 JAKIMI RESMI nato il 18/08/1987 KOZI ILBER nato il 18/04/1990 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;Rilevato che Osmani Taulant, Kaja Genc, Jakimi Resmi e Kozi Ilber ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata rideterminata la pena ai medesimi irrogata per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. sub 1) e per i reati di furto pluriaggravato, contestati nei restanti capi;

Considerato: quanto al ricorso proposto nell'interesse di Taulant Osmani: - che il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine ai presupposti idonei a configurare il reato di associazione a delinquere e che il secondo motivo, con il quale si prospetta la medesima doglianza in relazione alla configurazione dei furti contestati ai capi 2), 3), 4), 5) e 31), non son consentiti i sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la sentenza impugnata ha dato conto della sussistenza di un nucleo organizzato, in fatto incontestato dall'imputato e volto alla consumazione di una serie indeterminata di furti in territorio umbro, puntualmente riscontrati dalle investigazioni tecniche (esame dei tabulati telefonici; ammissioni dello stesso ricorrente), sottraendo in tal guisa ai rilievi riproposti in questa sede di legittimità+; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è ammissibile in sede di legittimità in quanto generico per indeterminatezza, a fronte di un apparato giustificativo sul punto incensurabile, avendo la Corte di merito escluso positivi indicatori, tali da superare il dato della presenza di precedenti specifici; quanto al ricorso proposto nell'interesse di Kaja Genc: - che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

b) e c) cod. proc. pen. in relazione al motivo di appello riguardante l'individuazione del reato più grave ai fini della continuazione, non è sorretto dal necessario interesse, poiché il ricorrente non rappresenta quale utile effetto deriverebbe dall'indicazione del capo 1) (punito con la reclusione da due ad otto anni) per la determinazione della pena base, invece commisurata nella 2-medesima misura di anni due, nel minimo, per effetto della speciale attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen.; - che il secondo motivo, con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è aspecifico poiché non segnala quale decisivo indicatore, prospettato dalla parte, sarebbe rimasto ingiustificatamente ignorato; quanto al ricorso proposto nell'interesse di Kozi Ilber: - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccessiva entità della pena irrogata all'imputato, l'incongrua determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti non è ammissibile in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo il quale è sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione; quanto al ricorso proposto nell'interesse di Jakimi Resmi: - che l'unico motivo, con cui viene dedotta la violazione di legge in relazione all'art. 545-bis cod. proc. pen. quanto alla mancata sospensione del processo da parte del giudice di primo grado al fine di consentire alla difesa di acquisire e produrre il consenso dell'imputato, nonché la violazione di legge in relazione agli artt. 20- bis cod. pen., 24 e 111 Cost. e art. 6 Cedu non è ammissibile in quanto generico, poiché il ricorrente non si confronta con la ragione - espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato - ritenuta ostativa dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, all'accoglimento della richiesta;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M