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Ordinanza — n. 20762/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for re-evaluating evidence in criminal trial as beyond its powers.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20762/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to request a direct re-evaluation of evidence regarding the identification of the victim. The appellant argued that discrepancies between the victim's description and the scooter found on him rendered the conviction illogical, but the Court held that assessing factual evidence is exclusively the role of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it sought a factual review outside the scope of the Court of Cassation's jurisdiction.

Legislator-Regeste

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Art. 367 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or adopt new parameters for fact-finding, reserving such powers exclusively to the trial judge.

Schlagwörter

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Court of Cassation powers re-evaluation of evidence factual review inadmissible criminal appeal limits judicial competence division Opferentschädigung Körperverletzung Schulterverletzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 367 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
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Volltext

nato a BARLETTA il 28/10/1969 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; J-Rilevato che Mario Graniero ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, comma 2, e 625 comma 1 n 4 cod. pen., al medesimo contestato al capo I) della rubrica, e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Letta la memoria dell'imputato, che ha ribadito le ragioni dell'impugnazione;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l' "erronea valutazione della prova della doppia conforme e conseguente manifesta illogicità della motivazione della sentenza" non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti: il ricorrente contesta l'identificazione attraverso asserite divergenze tra la descrizione della persona offesa e lo scooter dal medesimo condotto e gli esiti della ricognizione della persona offesa, in tal guisa chiedendo impropriamente a questa Corte una valutazione diretta delle prove.

Dinanzi alla Corte di cassazione non è, invero, consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Nel caso in esame, le conformi sentenze di merito hanno dato atto di come la persona offesa, Zingarelli, abbia riconosciuto senza incertezza alcuna l'imputato, di talchè le minime discrasie segnalate nel ricorso riguardo la descrizione del casco edel tipo di ciclomotore rinvenuto nella disponibilità del ricorrente si rivelano incensurabilmente giustificate;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.Mu friunzion-ario Mitrzia 11/14