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Ordinanza — n. 20573/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction, upholding sentencing discretion and denial of generic mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20573/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft in a residence. The appellant argued for sentence reduction based on generic mitigating factors and alleged double counting of facts, but the court rejected these claims. The decision emphasizes that sentencing discretion is non-appealable unless arbitrary and that generic mitigating circumstances require positive justification, which was absent here.

Legislator-Regeste

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Art. 624-bis cod. pen.; Sentencing discretion regarding base and aggravating factors is reserved to the trial judge and non-appealable in cassation unless arbitrary; generic mitigating circumstances require positive justification to ensure coherence with the crime's gravity.

Schlagwörter

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aggravated theft sentencing discretion mitigating circumstances inadmissible appeal double evaluation Gewaltdelikte Sachbeschädigung Häusliche Gewalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 624-bis cod. pen.
art. 624-bis cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025
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Volltext

ANO nato a MESAGNE il 06/08/1978 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Damiano Matrar‘elli ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato in abitazione; - che tutti i motivi di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - sono indeducibili perché a) la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati a titolo di continuazione) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione:

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata);

b) le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, sicché il giudice legittimamente può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili e la Corte territoriale (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

c) la censura afferente all'asserita doppia valutazione di un medesimo elemento fattuale è sviluppata tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata ed è comunque manifestamente infondata atteso che la violenza sulle cose non è costitutiva della fattispecie descritta nell'art. 624-bis cod. pen.; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M