Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to inadmissible ground of law violation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim regarding the aggravating circumstance of theft. The appellant argued that the lower court erred in finding continuous surveillance, but the court noted this argument merely sought a re-evaluation of evidence rather than correcting a specific procedural error. Consequently, the appeal was dismissed because the ground raised was not suitable for cassation review and lacked factual basis.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 625 n. 7 cod. pen.; The ground of law violation must identify specific procedural errors; arguments merely seeking alternative evidence evaluation are inadmissible in cassation.
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KI-generiertVolltext
nato a BARI il 01/05/1977 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Daniele Leotta ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo sotto il profilo sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - è indeducibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), perché volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranea al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e perché, comunque, manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'aggravante è esclusa solo in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi (Sez. 5, n. 17029 del 19/03/2024, Lomolino, Rv. 286317); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
PQM P.Q.M