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Ordinanza — n. 20564/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific factual grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20564/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the conviction for aggravated theft in a private dwelling violated legal principles regarding the nature of the location and the principle of offensivity. The court rejected these claims as either repetitive of previously examined issues or too generic and abstract to constitute a valid legal challenge.

Legislator-Regeste

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on repetitive arguments already examined by the lower court or lacking concrete factual specificity are inadmissible.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments private dwelling definition principle of offensivity generic legal arguments aggravated theft conviction court costs and fines Vermögensdelikte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 624-bis cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 624-bis cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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sez. U. n. 31345/17, Rv. 270076
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Volltext

NIO ALESSANDRO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 17/08/1993 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Antonio Alessandro Bevilacqua ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'utilizzabilità e attendibilità del riconoscimento fotografico - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto delle ragioni della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e della successiva reiterazione in sede dibattimentale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla natura di privata dimora del luogo ove è stato consumato il reato e alla violazione del principio di offensività in relazione al modesto valore dei beni sottratti - è, quanto alla prima censura, manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (sez.

U. n. 31345/17, Rv. 270076) e la Corte territoriale ha evidenziato che i beni sottratti si trovavano nell'immobile ove viveva la famiglia delle denuncianti o nel relativo cortile di pertinenza; quanto alla seconda censura, indeducibile per conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato aspecifiche, poiché sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM P.Q.M