Cassation court dismisses appeal claiming lack of sentencing motivation, upholding judge's discretion under Penal Code.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the first-instance judgment lacked sufficient motivation regarding the imposed sentence. The appellant argued for a lighter penalty, but the court found the lower court's reasoning adequate under established jurisprudence. Consequently, the conviction for attempted aggravated theft was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132, 133 cod. pen.; The sentencing discretion of the trial judge is broad, and an appeal based solely on the perceived lack of motivation regarding the penalty is inadmissible if the reasoning adequately references the relevant facts.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
nato a LOANO il 04/03/1951 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Eusebio Galetti ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato in abitazione; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrogato - è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, in concreto, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M9 PurizkvIi..,Metta SaftriS