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Ordinanza — n. 20557/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for impersonation, rejecting discretionary sentencing review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20557/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for impersonation. The appellant argued for non-prosecution under specific penal provisions and challenged the sentencing discretion, but the Court found these arguments merely reiterated points already rejected on appeal. The decision upheld that sentencing evaluations and the selection of relevant facts are matters of judicial discretion reserved for the trial court, subject only to logical consistency.

Legislator-Regeste

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Supreme Court lacks jurisdiction to re-evaluate the discretionary assessment of facts and sentencing by the trial judge, intervening only for logical or legal flaws.

Schlagwörter

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impersonation conviction sentencing discretion non-prosecution cause inadmissible appeal judicial review limits Angabe falscher Personalien Pseudonym falsche Beweisaussage der Partei

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
216260); - che il secondo e il terzo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui l'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
a) la valutazione della sussistenza degli elementi dell'invocata causa di non punibilità è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, che non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod.
494 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
216260); - che il secondo e il terzo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui l'art. 131-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv.
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015
274647) ed è sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv.
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Volltext

posto da: STUMPO ELISA nato a POLISTENA il 09/06/1998 avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Elisa Stumpo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di sostituzione di persona (494 cod. pen.); - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e perché postula, in questa sede, una differente lettura dei dati processuali e una conseguente diversa ricostruzione storica dei fatti, alla luce di un autonomo giudizio di rilevanza e di attendibilità delle fonti di prova, laddove a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il secondo e il terzo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui l'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio - non solo sono indeducibili perché, anch'essi, si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, ma sono anche manifestamente infondati, in quanto:

a) la valutazione della sussistenza degli elementi dell'invocata causa di non punibilità è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, che non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647) ed è sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685), e la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogici o contraddittorie, ha indicato gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini della decisione assunta (pag. 4 della sentenza impugnata);

b) la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati a titolo di continuazione) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della 9pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi:

Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M