Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for inadmissible procedural grounds.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a fraud bankruptcy conviction, arguing violations of law regarding subjective intent and sentencing, but the court found these arguments procedurally barred or factually unsupported. The court ruled that the appeal failed to cite the specific ground of subjective intent required by law and that the lower court's reasoning on general mitigating circumstances was legally sound.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 of the Code of Criminal Procedure; the appeal must cite all grounds of objection, and failure to do so renders the appeal inadmissible.
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KI-generiertVolltext
E nato a CINQUEFRONDI il 30/06/1983 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RTENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Giuseppe Comande' ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 comma 2 n. 1 I. fall., riformata solo quanto alla rideterminazione delle pene accessorie; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale - è indeducibile in quanto si risolve nella riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (con i quali il ricorso non si confronta: cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e in un'inammissibile rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107;
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841) ed è, comunque, manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204); - che il secondo motivo - afferente alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale - è anch'esso indeducibile, in quanto la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; - che il terzo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, non dovendo, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ben potendosi limitare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri, così come in concreto avvenuto, avendo la Corte territoriale indicato - senza evidenti illogicità - le ragioni del ritenuto diniego (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M