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Ordinanza — n. 20546/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against theft conviction, upholding trial court's sentencing and procedural rulings.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20546/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all five grounds raised by the defendant against the theft conviction. The court found the first argument regarding process suspension unfounded due to the lack of a favorable prognosis for the suspect's future conduct, while dismissing the second as an impermissible re-evaluation of evidence by the appellate body. Furthermore, the court ruled that the remaining arguments concerning sentencing discretion, aggravating circumstances, and procedural obligations were either legally infounded or insufficiently specific to warrant intervention.

Legislator-Regeste

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Art. 133 cod. pen.; Art. 546 cod. proc. pen.: The suspension of proceedings with a trial program requires a favorable prognosis regarding the suspect's future conduct, and appeals challenging sentencing discretion or procedural obligations must be specific and grounded in clear legal errors.

Schlagwörter

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process suspension favorable prognosis sentencing discretion aggravating circumstances procedural obligations inadmissible appeal theft conviction unrechtmässige Entziehung von Energie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 133 cod. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
8 della sentenza impugnata); - che il quinto motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per violazione dell'obbligo di cui all'art. 546 cod.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
- è indeducibile per genericità perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 132 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015
pen.), con la conseguenza che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Volltext

nato a MIRA il 14/09/1969 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Massimo Baldan ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge con riferimento al rigetto dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato - è manifestamente infondato in quanto in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la detta sospensione è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine alla futura condotta dell'imputato, alla luce di un giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice (guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.), con la conseguenza che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 Rv. 266256), circostanza della quale la Corte territoriale ha dato ampiamente conto (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile in quanto postula una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova e, com'è noto, a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) e il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge con riferimento alla (ritenuta) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 in quanto non espressamente contestata nel capo di imputazione - è manifestamente infondato alla luce della chiara indicazione contenuta nel capo di imputazione (che, esplicitamente, fa riferimento alla destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta), essendo sufficiente l'indicazione nel capo d'imputazione degli elementi di fatto che integrano gli estremi di un'aggravante comune, speciale o ad effetto speciale, anche in assenza di formale riferimento alla previsione normativa nella relativa imputazione;- che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e il relativo onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che il quinto motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per violazione dell'obbligo di cui all'art. 546 cod. proc pen. - è indeducibile per genericità perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MFurrze Mar,.