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Ordinanza — n. 20545/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for failure to replace custodial sentence due to lack of reeducative suitability.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20545/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to impose custodial detention instead of a substitute penalty. Salvatore Di Fiore argued for a non-custodial sentence, but the appellate court found the gravity of the aggravated burglary and the defendant's dangerousness made substitution inappropriate. Consequently, the court ruled that the custodial sentence was legally justified and the appeal lacked merit.

Legislator-Regeste

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Art. 188 c.p.; Art. 189 c.p.: When the gravity of the offense and the subject's dangerousness render a substitute penalty unsuitable for reeducation, the court must impose custodial detention as the residual sanction.

Schlagwörter

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substitute penalty reeducative suitability aggravated burglary custodial detention inadmissible appeal

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 188 c.p.
Art. 189 c.p.

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Volltext

ORE (CUI 0404ZN3) nato a ACERRA il 23/09/1992 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Salvatore Di Fiore ricorre (ulteriormente argomentando con memoria depositata il 17 marzo 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato in abitazione; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva - sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

6) ha dato conto delle ragioni (alla luce di un apprezzamento in fatto logicamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede) per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rendono la pena sostitutiva (che, entro i limiti di pena indicati normativamente, si presume tale) inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQ