Cassation court dismisses appeal for simple documentary bankruptcy due to inadmissible lack of motivation argument.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared Giovanni Sfalanga's appeal against his conviction for simple documentary bankruptcy inadmissible. The appellant argued the lower court misinterpreted the subjective element of the crime, but the court found this argument irrelevant as the conviction was based on missing documentation rather than the reliability of submitted accounts. Consequently, the appeal was rejected, and Sfalanga was ordered to pay the opposing party's legal fees and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal claiming a defect in the court's reasoning regarding the subjective element of a crime is inadmissible if the conviction rests on distinct factual grounds not addressed by the appellant's specific complaint.
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KI-generiertVolltext
posto da: SFALANGA GIOVANNI nato a CALTANISSETTA il 29/08/1932 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; tac-RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Giovanni Sfalanga ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta semplice documentale; - che il 31 marzo 2026, la parte civile costituita ha depositato una memoria difensiva concludendo per l'inammissibilità del ricorso; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato le censure sollevate con i motivi d'appello - è indeducibile in quanto non si confronta con la motivazione fondante la condanna, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si fonda sulla ritenuta inattendibilità delle scritture contabili depositate, ma sulla mancanza della documentazione specificamente indicata dai curatori; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
PQ P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Michel Cu,oco Maria sa e DEPOSITATA IN CANC5-' 17_4 :