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Ordinanza — n. 20532/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of reasoning regarding mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20532/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Agostino Sangermano inadmissible, upholding the partial reform of the first-instance conviction for crimes under Articles 23, 416-bis.1, and 648 of the Penal Code. The appellant argued for a new sentencing assessment and the application of generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient and free from logical flaws. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.: The appellate court's discretion in sentencing and the denial of generic mitigating circumstances are valid if the judgment references decisive elements without requiring an exhaustive analysis of all favorable or unfavorable facts.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion generic mitigating circumstances lack of reasoning Corte di Cassazione Finanzielle Sanktionen Zahlung der Geldbuße internationale Sanktion

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 595 c.p.
Art. 23 comma 3 legge n. 110/1975
Art. 416-bis.1 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
artt. 23 comma 3 legge n. 110/1975
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Volltext

TINO nato a SAN PAOLO BEL SITO il 29/12/1979 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Agostino Sangermano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che - decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla questa Corte - ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 23 comma 3 legge n. 110/1975, 416-bis.1 e 648 cod. pen., descritti ai capi A e B dell'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQ P.Q.M