Cassation court dismisses appeal on evasive arrest breach due to material notification error.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for evading home arrest. The appellant argued that police conducted a search at a derelict property unrelated to his residence, claiming a discrepancy between the designated domicile and the location of the control. The court rejected this, finding the appellant's arguments were mere repetitions of the appellate court's rebuttal and stemmed only from a material error in the notification of the enforcement order.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged discrepancy between the designated domicile and the location of the control stems solely from a material error in the notification of the enforcement order, without evidence of a substantive violation of the statutory provisions.
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KI-generiertVolltext
O nato a AVELLINO il 09/07/1992 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di Antonio Faticato che, con un motivo unico, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condanna per evasione, il controllo delle forze dell'ordine essendo avvenuto presso un'abitazione diroccata (priva di utenze e sinanche di porta d'ingresso), con cui il ricorrente non aveva alcun rapporto: indirizzo diverso da quello indicato nel provvedimento di sottoposizione a misura cautelare, presso il quale il ricorrente abitava e dove non venne effettuato, per contro, alcun accertamento; ritenute le deduzioni meramente reiterative di censure cui la Corte d'appello ha compiutamente replicato, negando l'eccepita discrasia tra il domicilio coatto e quello ove i militari operarono il controllo - senza rinvenirvi il ricorrente -, in considerazione di un mero errore materiale compiuto nella notifica dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissib P.Q.M