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Ordinanza — n. 20317/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for home arrest evasion, citing lack of mitigating circumstances and insufficient solvency proof.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20317/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for evading home arrest. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a substituted penalty, but the court found the facts showed severe control gaps and no evidence of solvency. Consequently, the conviction was confirmed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning fully addresses the lack of mitigating circumstances due to the gravity of the breach and the absence of proof regarding the defendant's solvency and ability to serve a substituted penalty.

Schlagwörter

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home arrest evasion substituted penalty solvency requirement generic mitigating circumstances inadmissible appeal criminal procedure Cassation Court Einstellung des Betrugsverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 385 cod. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di Ndiaye Lahat, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
Art. 62-bis cod. pen.
mancata sostituzione della pena; rilevato che il primo motivo non si confronta con la motivazione, completa e non illogica, della sentenza impugnata, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 62- bis cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di Ndiaye Lahat, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
art. 62- bis cod. pen
mancata sostituzione della pena; rilevato che il primo motivo non si confronta con la motivazione, completa e non illogica, della sentenza impugnata, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 62- bis cod.
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Volltext

posto da: LAHAT NDIAYE nato il 30/08/1997 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di Ndiaye Lahat, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:

1) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

2) mancata individualizzazione della pena, sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del reo;

3) mancata sostituzione della pena; rilevato che il primo motivo non si confronta con la motivazione, completa e non illogica, della sentenza impugnata, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 62- bis cod. pen., ostandovi la gravità del fatto (i controlli furono effettuati a notevole distanza l'uno dall'altro e l'imputo risultò in entrambi i casi assente) e la mancanza di elementi positivi a tal fine valorizzabili; rilevato che il secondo motivo di ricorso è formulato in termini generici e che, comunque, alla luce della rilevata gravità del fatto, appare manifestamente infondato; rilevato, quanto al terzo motivo, che — fermo l'intento della c.d. "riforma Cartabia" di implementare il ricorso alla sostituzione della pena —, la decisione resta affidata al giudice di merito che, nel caso di specie, a deduzioni analoghe a quelle del terzo motivo, oltre ad evidenziare che la difesa non aveva offerto prova della solvibilità dell'imputato (privo di occupazione), ha risposto, con motivazione prova di vizi, che comunque non potevano sottovalutarsi i numerosi precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio, dell'imputato; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.MIN CAN: IU 202