Cassation court dismisses appeal against home arrest evasion conviction for generic legal arguments.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Cassation Court declared Ersilia Spinelli's appeal inadmissible regarding her conviction for evading home arrest. The appellant argued she had a right to leave for essential documents and sought generic mitigating circumstances over recidivism, but the court found these arguments generic and already properly addressed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 385, comma 3, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: Appeals based on generic legal censure or reiteration of facts already adjudicated are inadmissible as they fail to constitute a new ground for review.
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KI-generiertVolltext
A nato a PESCARA il 16/07/1990 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385, comma 3, cod. pen.); esaminato il ricorso di Ersilia Spinelli, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
1) la mancata prova della commissione del reato e, in subordine, il difetto di dolo, posto che la ricorrente - la quale fu individuata mentre si recava presso gli uffici comunali per farsi rilasciare un nuovo documento di identità - aveva ritenuto che quest'ultimo rientrasse nel concetto di "bene di prima necessità", per il cui procacciamento era autorizzata ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari;
2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., nonostante la Corte cost. (sent. n. 94 del 2023; vd. anche sent. n. 117 del 2025) abbia escluso ogni automaticità nell'applicazione dell'aggravante; rilevato che i motivi - peraltro in parte declinati in fatto - riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti e argomenti giuridici dalla Corte di appello, e sono quindi generici, e che, in particolare, il giudizio sull'attualizzazione della pericolosità sociale dell'imputata in tema di recidiva si desume chiaramente dal richiamo fatto all'elevato numero di precedenti penali anche specifici e commessi in data poco antecedente reato contestato; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissib P.Q.M