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Ordinanza — n. 20307/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding lack of subjective element and non-punishability cause in home detention evasion case.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20307/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal by Fall Serigne Abdou Khadir inadmissible, upholding the lower court's conviction for evasion of home detention. The appellant argued that the subjective element was missing due to improper notification of the home detention order and that the conduct lacked sufficient gravity to warrant punishment. The court rejected these claims, noting that the detention order was properly notified and that the appellant's failure to report to the residence after release demonstrated a lack of particular offensiveness that exceeded minor infractions.

Legislator-Regeste

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The court finds the appeal inadmissible when the lower court correctly establishes that the subjective element exists through proper notification and that the defendant's post-release non-compliance with home detention rules demonstrates a lack of particular offensiveness sufficient to exclude non-punishability.

Schlagwörter

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evasion of home detention lack of subjective element non-punishability cause proper notification of order particular offensiveness inadmissible appeal Cassation procedure Entweichenlassen von Gefangenen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis cod. pen.
mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131- bis cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 131- bis cod. pen
mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131- bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731
Tra le altre, Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731).
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Volltext

posto da: FALL SERIGNE ABDOU KHADIR nato il 31/01/1986 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione); esaminato il ricorso di Serigne Abdou Khadir Fall che ha dedotto:

1) difetto dell'elemento soggettivo non essendo stato notificato all'imputato, al momento della sua scarcerazione, il verbale di sottoposizione agli arresti domiciliari per altro procedimento;

2) mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131- bis cod. pen. e vizio di motivazione, mancando la prova della gravità della condotta; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte d'appello motivato che la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari in relazione al procedimento in oggetto fu correttamente notificata all'imputato (sottoposto nel corso del tempo a plurimi procedimenti penali), correttamente da ciò desumendo la sussistenza del dolo; rilevato che al secondo motivo la Corte d'appello ha risposto escludendo che l'offesa fosse di particolare tenuità, dal momento che il Fall, dopo la scarcerazione, non si recò affatto presso l'abitazione ove doveva eseguire la misura degli arresti domiciliari, apprezzando, dunque, nel fatto, un disvalore che esonda dalle tipiche ipotesi di minima offensività (come nei casi di episodica violazione del permesso di uscita, per essersi l'imputato allontanato dalla abitazione ove era sottoposto a detenzione domiciliare in orario diverso da quello autorizzato.

Tra le altre, Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731). Ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M