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Ordinanza — n. 20304/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for escape from home detention, upholding conviction due to proven intent and prior record.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20304/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for escape from home detention. The appellant argued for leniency based on spontaneous surrender and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments insufficient given the evidence of intent. The decision rests on the established fact that the defendant was caught evading authorized movements and admitted to fleeing to procure drugs.

Legislator-Regeste

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Art. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to deduce the charge of intent in the second instance, and the court correctly rejects mitigating circumstances where the defendant's extensive criminal record precludes the legal capacity for such surrender.

Schlagwörter

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escape from home detention intent of evasion spontaneous surrender generic mitigating circumstances inadmissible appeal criminal record capacity Cassation Court Entweichenlassen von Gefangenen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 385 cod. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminati il ricorso e la memoria di Francesco Mastropietro, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
Art. 62-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminati il ricorso e la memoria di Francesco Mastropietro, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
art. 62- bis cod. pen
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Volltext

ANCESCO nato a PESCARA il 16/11/2000 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminati il ricorso e la memoria di Francesco Mastropietro, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:

1) la sussistenza del dolo di evasione;

2) l'omessa considerazione dell'attenuante della spontanea costituzione (art. 385, ult. comma, cod. pen.);

3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che il primo motivo non era stato dedotto in appello e che, comunque, è manifestamente infondato, non essendovi ragioni per dubitare del dolo - generico, nell'art. 385 cod. pen. - posto che l'imputato fu colto mentre transitava per la città in momenti diversi da quelli in cui era stato autorizzato a recarsi al SERD, in compagnia di due persone (gravate da segnalazioni di polizia) e che peraltro ammise, in sede di interrogatorio, di essere evaso per procurarsi la droga; rilevato che il secondo e il terzo motivo riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello la quale ha argomentato, rispettivamente, l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'invocata circostanza attenuante e come all'applicazione dell'art. 62- bis cod. pen. ostasse la capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai suoi numerosissimi precedenti penali; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M