Italian court dismisses appeal on recidivism and surrender mitigation due to prior violations and improper surrender.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation dismissed the appeal against a conviction for breaching home arrest conditions. The appellant argued that the lower court failed to apply specific mitigation clauses regarding occasionality and voluntary surrender. The court rejected these claims, noting that prior violations negated occasionality and that voluntary surrender requires presentation to a prison authority rather than just police officers.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Voluntary surrender constitutes a mitigating circumstance only when the individual presents themselves at a prison facility or hands themselves over to an authority obligated to transfer them to custody, and the requirement of occasionality is absent where multiple offenses of the same nature exist.
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KI-generiertVolltext
posto da: RUGGIERO GABRIELE nato a ROMA il 06/02/1990 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di Gabriele Ruggiero, che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a:
1) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la particolare tenuità del fatto essendo stata negata sulla base dei soli precedenti penali dell'imputato, nonostante il Giudice di primo grado avesse escluso la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, concedendo finanche le attenuanti generiche per l'occasionalità dell'episodio e le ragioni sottese alla condotta, e sebbene l'imputato, alla vista degli operanti, avesse attirato la loro attenzione consegnandosi spontaneamente;
2) mancata applicazione dell'art. 385, comma 4, cod. pen., essendosi il ricorrente spontaneamente consegnato agli operanti, attirando la loro attenzione; rilevato, quanto al primo motivo, che la Corte di appello, oltre a valorizzare, ai fini del diniego la trasgressione del divieto imposto dalla comunità per «precedenti violazioni» del regolamento interno (mostrando insofferenza verso i provvedimenti restrittivi dell'Autorità), ha richiamato due precedenti condanne definitive per evasione, con conseguente difetto del requisito della occasionalità del comportamento (essendosi in presenza di «più reati della stessa indole»); rilevato, quanto al secondo motivo, che la Corte d'appello si è conformata all'insegnamento di legittimità che nega la configurabilità dell'attenuante al di fuori dei casi in cui l'interessato rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, essendo piuttosto necessario che si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad una autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere (Sez. 6, n. 19645 del 18/02/2004, Grasso, Rv. 228317); ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.
P. P.Q.Mr MPOBITATA, 0,q026 F ()mio Oto Ma rào