Italian court dismisses appeal for resisting a public official due to lack of comparison between arguments and court reasoning.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Colasuonno inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Colasuonno argued that his actions constituted simple disobedience rather than resistance under Article 337 of the Penal Code, claiming generic mitigating circumstances were not recognized. The court rejected this claim because the appellant's arguments did not align with the lower court's findings that he accelerated his vehicle, endangering officers in narrow streets, and because mitigating circumstances had already been acknowledged in the first instance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised by the appellant do not correspond to the reasoning of the contested decision and are manifestly unfounded based on the established facts.
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KI-generiertVolltext
posto da: COLASUONNO FRANCESCO nato a BITONTO il 27/06/1987 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Francesco Colasuonno che, con un motivo unico, ha dedotto errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, poiché il comportamento dell'imputato si sarebbe concretizzato in una semplice disobbedienza e resistenza passiva, e non si sono riconosciute le circostanze attenuanti generiche; rilevato che è il motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad essere manifestamente infondato, posto che dalla sentenza emerge come l'imputato non si fosse fermato all'alt intimatogli nel contesto di un controllo,, ma avesse anzi accelerato fortemente l'andatura del mezzo, costringendo l'agente a spostarsi con un balzo sul margine della strada per non essere investito e mettendo a repentaglio l'incolumità sua e degli altri inseguitori, costretti a manovre brusche e rapide in vie molto strette, e risultando, inoltre, che le circostanze generiche erano già state riconosciute in primo grado; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissib P.Q.M