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Ordinanza — n. 20294/2026 — snpen KI-generiert

Cassation Court dismisses appeals regarding public service qualification and attempted murder charge application.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20294/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation rejected appeals by Anna Manzo and Leonardo Berlingeri against a lower court's conviction for attempted murder. The appellants argued that the victim was not a public official and that the gravity of the crime required a different assessment. The court held that the Enel employee performing the act was indeed a public official engaged in intellectual duties, and the lower court's evaluation of the facts was legally sound.

Legislator-Regeste

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Art. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court establishes that an energy distribution employee performing meter disconnection exercises intellectual judgment and constitutes a public official, and that the gravity of attempted murder must be assessed based on the complexity of the facts as evaluated by the appellate court.

Schlagwörter

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attempted murder public official qualification energy distribution employee gravity of crime appellate court review Gefährlichkeitsprognose Unfallschwere ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 337 cod. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Anna Manzo, che ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
Art. 131-bis cod. pen.
la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 337 cod. pen
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Anna Manzo, che ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:
art. 131-bis cod. pen
la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 7566 del 19/02/2020, Privitera, Rv. 278581
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Volltext

posti da: MANZO ANNA nato a COSENZA il 23/12/1983 BERLINGIERI LEONARDO nato a COSENZA il 06/09/1982 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminato il ricorso di Anna Manzo, che ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione quanto a:

1) l'art. 337 cod. pen., difettando la qualifica di incaricato di pubblico servizio nelle persona offese (il distacco dei fili conduttori in derivazione dell'energia elettrica all'utenza del privato è attività meramente materiale) e l'omessa considerazione delle doglianze difensive (valutazione dei testi);

2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla gravità essendo riferito al fatto nella sua complessità, sebbene la minaccia di morte fosse stata proferita da un solo imputato (non identificato) e fosse possibile valutare positivamente la personalità dell'imputata; esaminato il ricorso di Leonardo Berlingeri, che ha dedotto:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art 131-bis cod. pen., illogicamente argomentata;

2) un motivo in sostanza sovrapponibile al primo motivo del ricorso di Anna Manzo; rilevato, quanto al difetto della qualifica soggettiva in capo agli operai Enel (primo motivo e secondo motivo dei ricorsi, rispettivamente, Manzo e Berlingieri), che, al contrario di quanto eccepito, secondo questa Corte, è incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell'Enel addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica (Sez. 4, n. 7566 del 19/02/2020, Privitera, Rv. 278581); rilevato che i ricorsi sono per la restante parte versati in fatto, proponendo un diverso apprezzamento delle prove, valutate con motivazione esente da vizi dalla Corte di appello la quale è espressamente pervenuta ad un giudizio sulla gravità del fatto incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto i ricorsi inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.

P P.Q.M