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Ordinanza — n. 20292/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted assault and theft due to vague grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20292/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Luciano Saladino inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted assault and theft. Saladino argued that the facts constituted generic threats without intent to cause harm and that the sentence was excessive due to denied mitigating circumstances. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning logical and the facts regarding recidivism and lack of mitigation clear and non-syndicable.

Legislator-Regeste

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Art. 336, Art. 635 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are vague and fail to demonstrate a violation of the reasoning or facts established by the court of appeal.

Schlagwörter

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inadmissible appeal attempted assault theft conviction recidiva mitigating circumstances vague grounds Corte di Cassazione anwaltsrechtliche Disziplinarmassnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 336 cod. pen.
errata applicazione e vizio di motivazione quanto alla qualificazione del fatto ex art. 336 cod.
Art. 635 cod. pen.
art. 336 cod. pen
errata applicazione e vizio di motivazione quanto alla qualificazione del fatto ex art. 336 cod.
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Volltext

posto da: SALADINO LUCIANO nato a SCIACCA il 27/03/1972 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e la sentenza impugnata che confermava la condanna ex artt. artt. 336 e 635 cod. pen.; esaminato il ricorso di Luciano Saladino, che ha dedotto:

1) errata applicazione e vizio di motivazione quanto alla qualificazione del fatto ex art. 336 cod. pen., essendosi trattato di reazione genericamente minatoria, espressione di sentimenti ostili, non accompagnati dalla prospettazione di un danno ingiusto (l'imputato si sarebbe soltanto scagliato contro la porta della guardia medica e contro l'auto della dottoressa che si era rifiutata di visitarlo, senza intento di azioni violente);

2) eccessività del trattamento sanzionatorio, essendo stata ritenuta la recidiva e negate le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo non si confronta con la motivazione, esente da vizi, che ha desunto l'inequivoco scopo di costringere la dottoressa alla visita medica dalle azioni dell'imputato, idonee a turbare il normale svolgimento dell'ufficio, come anche dal chiaro tenore delle frasi pronunciate; ritenuto che il secondo motivo è formulato in termini irrimediabilmente vaghi, a fronte dell'argomentazione, completa e logica, per cui - con giudizio di fatto in questa sede non sindacabile - la Corte d'appello ha ritenuto di non poter valorizzare alcun elemento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ha, per contro, ravvisato i presupposti per l'applicazione della recidiva; ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M