Italian Supreme Court dismisses appeal against eviction order for minor housing violation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the appeal by Tiziano Egidi inadmissible, upholding the lower court's eviction order. Egidi argued that the violation was minor, isolated, and lacked intent, while also claiming the court failed to address recidivism. The court rejected these claims, noting that the legal cause for non-punibility applies only to minimal cases like minor delays or internal building movements, and that Egidi's repeated behavior demonstrated social danger.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 131-bis cod. pen.; The cause for non-punibility under Art. 131-bis of the Penal Code is strictly limited to minimal cases such as minor delays or movements within the same building, excluding situations involving repeated infractions that demonstrate indifference to legal warnings and reinforce social danger.
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KI-generiertVolltext
posto da: EGIDI TIZIANO nato a ROMA il 19/04/1997 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere OMBRETTA DI GIOVINE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (che ha confermato la condanna, in primo grado, per evasione); rilevato che l'odierna trattazione deriva da rinvio, a causa di un difetto di notifica della precedente udienza, fissata in data 20 marzo 2026; esaminato il ricorso di Tiziano Egidi, che ha dedotto:
1) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, stanti: la natura episodica ed occasionale della violazione; l'omessa considerazione dei comportamenti successivi al reato (il ricorrente ha ammesso l'addebito in sede di convalida); la delimitazione spaziale e temporale del fatto (allontanamento nel raggio di 1 km dall'abitazione); lo scarso gradiente di dolo, i suddetti elementi denotando l'intenzione di fare immediato rientro presso l'abitazione;
2) mancata esclusione della recidiva, non avendo i Giudici dell'appello spiegato perché la condotta dell'imputato rappresenti sintomo di riprovevolezza e di maggior pericolosità, vieppiù tenuto conto delle circostanze di fatto e delle spinte motivazionali sottese all'illecito; ritenuto che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello ha esaustivamente e logicamente replicato: quanto al primo motivo, che la causa di non punibilità è limitata dalla giurisprudenza di legittimità a casi - diversi da quello in oggetto - minimali (quali lo spostamento all'interno dello stesso stabile condominiale o lievi ritardi di rientro a seguito di autorizzazioni da parte dell'autorità giudiziaria); quanto al secondo motivo (trattasi di recidivo reiterato infraquinquennale), che la condotta ha denotato indifferenza ai continui richiami della legge e quindi denotato un rafforzamento della pericolosità sociale; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissi P.Q.M