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Ordinanza — n. 20287/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to discretionary assessment of recidivism risk.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20287/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the revocation of his probationary measure, arguing the trial court misinterpreted a police report regarding attempted extortion. The court held that assessing whether a convict's behavior is incompatible with continuing probation is a discretionary act focused on preventing future crimes, not proving the specific new offense. Consequently, the trial court's finding of recidivism risk was logical and sufficient to revoke the measure.

Legislator-Regeste

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Art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354; The assessment of whether a convict's behavior is incompatible with the continuation of a probationary measure is a discretionary act aimed at preventing future crimes, and a finding of recidivism risk is sufficient grounds for revocation without requiring proof of the specific new offense.

Schlagwörter

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probationary measure revocation recidivism risk assessment discretionary judicial power prevention of future crimes appeal inadmissibility versuchte Erpressung Dahinfallen des Arrests Kündigung wegen Diebstahls

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354: "assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati");

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
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Volltext

EA nato a POLISTENA il 02/12/1991 avverso l'ordinanza del 10/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; 42_Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Andrea Giovinazzo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova disposta nei suoi confronti; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile, in quanto la valutazione sul se i comportamenti tenuti dal condannato in corso di esecuzione siano incompatibili o meno con la prosecuzione della misura è connotata da profili di discrezionalità (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239), discrezionalità esercitata in modo non illogico nel caso in esame, in cui il Tribunale non si è limitato a constatare la esistenza dei comportamenti, ma - evidenziando l'esistenza di un pericolo di recidiva nella prosecuzione dell'affidamento - ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato in costanza di misura alternativa che dimostra la mancanza di una risposta positiva in termini di rieducazione e la consequenziale inutilità della prosecuzione della misura; l'argomento proposto in ricorso della lettura non corretta della segnalazione per una tentata estorsione che avrebbe commesso il ricorrente non è idoneo ad incrinare il percorso logico della motivazione, atteso che la circostanza che il condannato sia stato controllato, pur se senza armi, dai Carabinieri in prossimità dell'abitazione del soggetto asseritamente estorto e che abbia riconosciuto l'esistenza di un credito che intendeva riscuotere è, in realtà, una conferma dell'ipotesi indiziaria, e rende non illogica la decisione che ha ritenuto esistente nella prosecuzione della misura un pericolo di recidiva; nella procedura davanti al Tribunale di sorveglianza non deve, infatti, essere dimostrata l'esistenza del reato di estorsione, ma è sufficiente emerga un pericolo di recidiva, che è normativamente ostativo alla concessione della misura (cfr. art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354: "assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati");

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M