Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and vagueness in grounds.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a revocation of home detention inadmissible. The appellant argued for alternative measures but failed to address the specific reasoning regarding his untrustworthiness and prior violations. The court rejected the appeal because the grounds were too general, lacking a specific attack on the logical path of the lower court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are vague, non-specific, or fail to attack the logical reasoning of the contested decision.
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KI-generiertVolltext
ato a ROMA il 15/10/1984 avverso l'ordinanza del 15/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mario Iandoli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare disposta nei suoi confronti; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto: - il primo motivo è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) in quanto censura il giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza senza prendere posizione sul percorso logico della motivazione dell'ordinanza che ha evidenziato che il condannato ha fallito anche una precedente espiazione in affidamento in prova, che durante la detenzione domiciliare era stato già diffidato all'osservanza delle prescrizioni in occasioni di precedenti violazioni, e che la ripetitività delle violazioni ne dimostra l'inaffidabilità nel rispettare una misura contentiva diversa dal carcere; - il secondo motivo è inammissibile in quanto censura la motivazione dell'ordinanza per l'esistenza di un errore materiale nell'indicazione di una data che non inficia il percorso logico dell'ordinanza, non essendo in questione che l'imputato abbia commesso il fatto, né la comprensibilità della motivazione; - il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità dell'impugnazione, in quanto non si confronta con il percorso logico dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha tratto dalle violazioni commesse dal condannato il giudizio di inaffidabilità dello stesso che impedisce l'applicazione di misure alternative affidate anche all'osservanza spontanea delle prescrizioni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q P.Q.M