Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of repetition in the alleged habitual association offense.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's claim of habitual association lacked the required repetition of conduct. While the appellant argued the offense requires repeated behavior, the facts showed only seven specific instances of contact with the protected individual. The court ruled that the lower court's finding of non-occasional, planned contacts satisfied the legal threshold for habitual association, rendering the appeal's argument unsupported.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 8, comma 4, medesimo d.lgs.: The offense of violating the prohibition on habitual association with convicted persons requires a seriality of behaviors, which is only configurably present in cases of multiple and stable contacts and frequentations.
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KI-generiertVolltext
ITTORIO nato a POLISTENA il 04/10/1989 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nicola Vittorio Drammi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ne ha confermato la condanna per il reato dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto non conferente con il contenuto della contestazione rivolta all'imputato, atteso che lo stesso deduce che il reato richiede la ripetitività della condotta, ma nel caso in esame è contestato al ricorrente la frequentazione per ben sette volte della persona pregiudicata, ne consegue che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che "il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati.(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale "di non secondaria importanza" dei soggetti frequentati" (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01), mentre è assertiva, e non sostenuta da nulla, la deduzione proposta in ricorso secondo cui i ripetuti incontri tra il prevenuto ed il conoscente pregiudicato sarebbero stati casuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M