Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and request for evidence re-evaluation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Dong Jiwei inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant's first ground was rejected for lacking specificity as it did not address the court's finding on the absence of pressure on the defendant. The second ground was deemed inadmissible because it sought a re-evaluation of evidence, which exceeds the cassation court's limited role of reviewing the logical and legal structure of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the criminal conviction.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or if it requests a re-evaluation of evidence, as the supreme court's review is limited to the logical and legal structure of the motivation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
il 09/10/1991 avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Dong Jiwei ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per il reato degli artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della decisione che ha rilevato che non vi è traccia di pressioni o sollecitazioni svolte nei confronti dell'imputato per rendere le dichiarazioni che sono state utilizzate nel giudizio di responsabilità, argomento su cui il ricorso non prende posizione; - il secondo motivo è inammissibile perché si risolve in una mera richiesta di rivalutazione delle prove poste a base del giudizio di responsabilità, in particolare dell'elemento soggettivo del reato, ma nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M