Italian court dismisses appeal against surveillance regime order due to lack of illogicality and non-existent nullity.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged an order imposing a special surveillance regime, arguing the court erred in dismissing the claim that a missing phone battery and SIM card constituted a nullity. The court rejected these arguments, noting that the missing components were easily reassembled from hidden parts and that the alleged nullity was not provided for by law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against an order imposing a special surveillance regime is inadmissible if the appellant fails to identify specific illogical elements in the reasoning or asserts a nullity not foreseen by statute.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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posto da: CHKARA NORDDINE nato il 08/03/1988 avverso l'ordinanza del 20/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nourddin Chkara ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto il reclamo contro l'imposizione del regime di sorveglianza particolare; Ritenuto che: - il primo motivo è inammissibile in quant'o non individua alcun elemento di illogicità nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto che non giovi al detenuto la circostanza che il telefono cellulare gli fosse stato trovato senza batteria e scheda sin atteso che si tratta di componenti, evidentemente nascosti in altro luogo, che sono semplici da riassemblare; - il secondo motivo è inammissibile, sia in quanto deduce l'esistenza di una nullità che non è prevista dalla legge, sia perché il detenuto ha potuto comunque presentare reclamo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.