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Ordinanza — n. 20266/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding new elements in probation revocation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20266/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the revocation of a probation order, arguing that the facts underlying the precautionary measure preceded those in execution. The court rejected this, noting the appeal lacked specificity and merely reiterated the correct conduct of the probationer without addressing new elements capable of altering the original prognosis.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: If the facts triggering a precautionary measure precede those in execution, the Supervision Tribunal must reassess the merit of the alternative measure, and appeals lacking specific grounds regarding new elements modifying the original prognosis are inadmissible.

Schlagwörter

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probation revocation precautionary measure new elements prognosis modification inadmissibility lack of specificity Supervision Tribunal Haftersatzmassnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 23190 del 10 maggio 2002, Calia
Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori
Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua
241308), in particolare se la valutazione del provvedimento cautelare ha introdotto nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv.
Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo
256701), più esattamente "nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione" (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv.
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Volltext

' nato a LEGNANO il 28/04/1993 avverso l'ordinanza del 23/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nicolò Giordano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato l'affidamento in prova; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile in quanto l'ordinanza impugnata è conforme al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, se i fatti per i quali sopraggiunge misura cautelare sono antecedenti a quelli in esecuzione, il Tribunale di sorveglianza deve esprimere una nuova valutazione sulla meritevolezza della misura alternativa (Sez. 1, n. 23190 del 10 maggio 2002, Calia, Rv. 221640;

Sez. 1, n. 38453 del, 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308), in particolare se la valutazione del provvedimento cautelare ha introdotto nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701), più esattamente "nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione" (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095); il ricorso non si confronta con il percorso logico della decisione e si limita a riaffermare la condotta corretta dell'affidato in corso di esecuzione e la anteriorità dei fatti oggetto di misura rispetto all'inizio dell'espiazione; esso è, pertanto, inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), non essendo coerente con il contenuto della motivazione dell'ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M