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Ordinanza — n. 20260/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding execution of acquittal due to hypothetical nature of enforcement.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20260/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that an acquittal from June 2025 could be subject to enforcement proceedings under Article 665 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, noting that only acquittals capable of actually opening an execution incident are relevant for determining the competent judge, excluding purely hypothetical scenarios.

Legislator-Regeste

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.; The court must exclude acquittals that only hypothetically or virtually determine the opening of an execution incident, as their consideration exceeds the purpose of unitarily determining the subject's enforcement position.

Schlagwörter

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execution of acquittal competent judge determination hypothetical enforcement cassation inadmissibility Code of Criminal Procedure Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufige Vollstreckbarkeit Abberufung des Willensvollstreckers

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
pen.), e la cui considerazione, ai fini di cui all'art. 665, comma 4, ccd.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018
pen., siano non soltanto le sentenze di condanna ma anche i proscioglimenti suscettibili di essere messi in esecuzione (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, corfl.
Sez. 1, n. 51171 del 19/09/2023
pen., si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito, costituito dall'unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto, nonché foriera di gravi inconvenienti (Sez. 1, n. 51171 del 19/09/2023, confl.
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Volltext

IO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 17/12/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alessio Attanasio ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha dichiarato inammissibile l'istanza di continuazione tra reati; Ritenuto che, in ordine alla individuazione del giudice dell'esecuzione competente, il ricorso è in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, pur ritenendo che i provvedimenti suscettibili di essere valutati nel giudizio di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., siano non soltanto le sentenze di condanna ma anche i proscioglimenti suscettibili di essere messi in esecuzione (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, corfl. comp. in proc.

Antonov, Rv. 272491), ha aggiunto sia da escludere, invece, la rilevanza, ai fini della individuazione del giudice competente, dei proscioglimenti che solo in modo ipotetico e virtuale possono determinare l'apertura di un incidente di esecuzione (ai fini di eventuali pronunce ai sensi degli artt. 537, comma 4, 669, commi 7 e 8, 673, comma 2, o 675, commi 1 e 2, cod proc. pen.), e la cui considerazione, ai fini di cui all'art. 665, comma 4, ccd. proc. pen., si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito, costituito dall'unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto, nonché foriera di gravi inconvenienti (Sez. 1, n. 51171 del 19/09/2023, confl. comp. in proc.

Cannale, non mass.), e nel caso in esame il ricorso è meramente assertivo sul profilo in forza del quale la sentenza di proscioglimento per mancanza di querela del Tribunale di Oristano del 4 giugno 2025 potrebbe essere suscettibile di essere messa in esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M