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Ordinanza — n. 20237/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against conviction for animal abandonment regarding prescription terms and non-punishment grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20237/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding prescription calculations, evidentiary re-evaluation, and non-punishment causes. The court found the prescription period correctly computed based on defense-requested adjournments and affirmed that the lower court properly identified the subjective and objective elements of animal abandonment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 727 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific elements proving the non-punishment cause, and the lower court's assessment of prescription periods and crime elements is not subject to re-evaluation in cassation.

Schlagwörter

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animal abandonment prescription period non-punishment cause inadmissible appeal subjective elements procedural costs cassation review verminderte Schuldfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 727 cod. pen.
posto da: TRESA MARIA TERESA nato a PALERMO il 17/09/1967 avverso la sentenza del 19/06/2025 del TRIBUNALE di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; //Rilevato che Tresa Maria Teresa, condannata per il reato di cui all' art. 727 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché non risultano indicati dalla difesa davanti al Giudice di merito elementi valutativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché non risultano indicati dalla difesa davanti al Giudice di merito elementi valutativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 727 cod. pen
posto da: TRESA MARIA TERESA nato a PALERMO il 17/09/1967 avverso la sentenza del 19/06/2025 del TRIBUNALE di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; //Rilevato che Tresa Maria Teresa, condannata per il reato di cui all' art. 727 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 49298 del 22/11/2012, Tomat
Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone
Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli
286101 - 02 e Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv.
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Volltext

posto da: TRESA MARIA TERESA nato a PALERMO il 17/09/1967 avverso la sentenza del 19/06/2025 del TRIBUNALE di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; //Rilevato che Tresa Maria Teresa, condannata per il reato di cui all' art. 727 cod. pen, alla pena di 1.667,00 euro di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge, in relazione al computo del termine di prescrizione, con il secondo, violazione di legge, con riguardo all'elemento oggettivo e soggettivo della contravvenzione contestata, e con il terzo motivo (erroneamente indicato come quarto), violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

Considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate, perché inerenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto, come indicato nella decisione impugnata, il termine di prescrizione risulta correttamente computato e, quindi, il reato non era prescritto alla data del 19 giugno 2025 (data della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo), in quanto la causa di estinzione del reato sarebbe maturata solo il 18 settembre 2025 (il reato è stato commesso il 12 dicembre 2019; le sospensioni del termine di prescrizione sono complessivamente pari a 280 giorni, in quanto occorre computare 220 giorni per il rinvio dell'udienza dall'Il marzo 2024 al 17 ottobre 2024, disposto su richiesta della difesa, nonché ulteriori 60 giorni per il rinvio dell'udienza dal 17 ottobre 2024 al 6 marzo 2025, determinato da impedimento del difensore);

Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha adeguatamente spiegato perché risultano integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 727 cod. pen., evidenziando le gravi condizioni igienico sanitarie in cui versava il cane, abbandonato in un locale fatiscente, il cui pavimento era pieno di escrementi, e pieno di area irrespirabile, e riferendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la fattispecie in questione non richiede necessariamente l'inflizione di sofferenze gratuite nei confronti dell'animale, ma è sufficiente la trascuratezza o il disinteresse (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 49298 del 22/11/2012, Tomat, Rv. 253882 - 01, secondo la quale costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo);

Rilevato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché non risultano indicati dalla difesa davanti al Giudice di merito elementi valutativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., e, però, costituisce principio consolidato quello secondo cui la citata disposizione individua un limite negativo alla punibilità del fatto la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (così Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 - 02 e Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M-JP 11Ni CANCP EnIkl Mi 3 U2026 uvre i Lflfi