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Ordinanza — n. 20235/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding drug transport not qualifying as minor offense due to quantity.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20235/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements for admissibility. The appellant argued that transporting heroin on a foreign vessel should be considered a minor offense, but the lower court correctly rejected this based on the large quantity (4,786 doses), high purity, and international nature of the crime. The court ruled that since the substantive arguments were already properly evaluated and dismissed by the trial judge, the appeal lacked the necessary specific criticism required by law.

Legislator-Regeste

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Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticisms of the lower court's reasoning; generic reproductions of arguments already rejected by the trial judge render the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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drug trafficking minor offense appeal admissibility requirements specific criticism rule heroin quantity threshold international drug transport

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 360, n. 3 c.p.p.

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Volltext

posto da: FORTUNATO SARANGELA nato a AVELLINO il 28/11/1980 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBORilevato che Fortunato Sarangela, condannata alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della configurabilità della fattispecie di lieve entità;

Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché manifestamente infondate posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la condotta di trasporto di droga a bordo di una motonave proveniente da un paese straniero, non può essere qualificata di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando il considerevole dato quantitativo di sostanza detenuta dall'imputato (dalla stessa era possibile ricavare 4.786 dosi di eroina), l'elevata qualità della sostanza stupefacente nonché la circostanza che si trattasse di un trasporto di droga a bordo di una motonave proveniente da Paese estero, eseguito da una persona apparentemente insospettabile, e, secondo quanto ammesso dalla stessa, in cambio di un compenso in denaro;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.MotPosmxTp„. IN • U 2re6