Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 20231/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal for lack of specific factual grounds regarding non-punishment causes.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20231/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific factual grounds supporting the claim of non-punishment. The appellant argued that the lower court failed to verify causes of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found these complaints too generic and outside the scope of Article 448. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 448 cod. proc. pen.: An appeal alleging a failure to verify causes of non-punishment is inadmissible if the complaint lacks specific factual elements required by law.

Schlagwörter

KI-generiert
lack of specific grounds causes of non-punishment inadmissible appeal procedural defect fine fund penalty

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 129 cod. proc. pen.
141 del 2024, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
Art. 448 cod. proc. pen.
pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
da: VISCARDI LUIGI nato a NAPOLI il 18/09/1990 avverso la sentenza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; //1/{4 Rilevato che Viscardi Luigi, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss.
d.lgs. n. 141 del 2024, art. 84, comma 1
di un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 84, comma 1, d.lgs.
art. 129 cod. proc. pen
141 del 2024, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

da: VISCARDI LUIGI nato a NAPOLI il 18/09/1990 avverso la sentenza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; //1/{4 Rilevato che Viscardi Luigi, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 84, comma 1, d.lgs. n. 141 del 2024, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente A to io C ( o Andrea Gentili DEPOSITATA IN CAN': HA 026 9 'Now ori Morta