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Ordinanza — n. 20223/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal against drug trafficking sentence for citing inadmissible punitive treatment arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20223/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a ten-month suspended sentence for drug trafficking, arguing violations of law regarding the punitive treatment. The court rejected this because the second-instance judge correctly applied statutory mitigating circumstances and justified a base sentence exceeding the minimum due to the drug's nature, organizational capacity, and a prior conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: Appeals citing violations regarding the determination of punitive treatment are inadmissible in the stage of legality review.

Schlagwörter

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Punitive Treatment Drug Trafficking Offense Statutory Mitigating Circumstances

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

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Volltext

O nato a BARI il 12/01/1985 avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; tRilevato che Vischio Domenico, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità perché relative al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente motivato la determinazione della pena, anche applicando le circostanze attenuanti generiche in misura massima, ed ha fissato la pena base in due anni di reclusione e 3.600,00 euro di multa, ossia in misura superiore al minimo edittale (ma inferiore al medio), in ragione della natura di droga pesante della sostanza stupefacente rinvenuta, della capacità organizzativa dimostrata nel commettere il fatto e del precedente penale per analogo reato commesso nel 2024, ed accertato con sentenza divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2024, ossia otto mesi prima del delitto in contestazione, commesso il 7 luglio 2025;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q. P.Q.M