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Ordinanza — n. 20210/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding non-punishment causes.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20210/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible due to the failure to provide specific legal and factual grounds for the alleged violation. The appellant argued that the lower court failed to verify causes of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but offered only generic criticisms. The court rejected this because the appellant did not present concrete elements justifying a declaratory ruling on non-punishment after the defendant waived liability arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal must be dismissed if it contains only generic criticisms without specific legal or factual grounds supporting the claim of a violation regarding causes of non-punishment.

Schlagwörter

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inadmissible appeal non-punishment causes specific grounds requirement waiver of liability Article 129 criminal procedure

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 129 cod. proc. pen.
309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 36870 del 17/4/2018, Di Sarno
Sez. 3, n. 19442 del 19/3/2014, Ferrante
Sez. 3, n. 19442 del 19/3/2014, Ferrante, Rv.

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Volltext

posto da: FORGIA MICHELE nato a CERIGNOLA il 26/06/1992 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; q udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; / ://Rilevato che Forgia Michele, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che il motivo espone censure non specifiche, poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, nonché, manifestamente infondate, in quanto il ricorrente, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/4/2018, Di Sarno, Rv. 273431-01;

Sez. 3, n. 19442 del 19/3/2014, Ferrante, Rv. 259418-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.MFlOrt onték