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Ordinanza — n. 20207/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding excessive punishment and denial of generic mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20207/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible because the arguments concerned the punitive treatment rather than legal errors. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and the sentence's excessiveness, but these issues were already fully examined by the lower court. The court ruled that such substantive reviews are not permissible in a cassation proceeding limited to legal violations.

Legislator-Regeste

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when it challenges the punitive treatment or the excessiveness of the sentence without raising specific legal violations regarding the application of law.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility punitive treatment review excessive punishment challenge generic mitigating circumstances second instance review Strafmilderung Strafdauerreduktion Widerruf des bedingten Strafvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 133 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 133 cod. pen
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Volltext

da: GANZOUI ACHREF (CUI 05WW1DC) nato a REGGIO CALABRIA il 28/06/2000 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Ganzoui Achref, condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce, violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività del trattamento sanzionatorio; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, siccome relative al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente motivato perché non è possibile riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche e perché la pena irrogata dal giudice di primo grado, di sei mesi superiore al minimo edittale ed in assenza di pena pecuniaria, è equa ai sensi dell'art. 133 cod. pen., valorizzando, in particolare, l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'attuale ricorrente, il quantitativo di stupefacente sequestrato e il numero delle dosi rinvenute nella disponibilità del medesimo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M1,15. 2026 e Sorbii