Cassation court dismisses appeal against bank fraud conviction for generic lack of diligence in accounting oversight.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reclassified his fraud from simple to fraudulent based on alleged psychological elements. The court found the arguments generic and failed to demonstrate specific, inexplicable distortions of the evidence regarding the appellant's failure to supervise company accounts.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must allege specific and inexplicable distortions of decisive procedural findings; generic complaints regarding the lack of diligence in accounting oversight do not meet the requirements for admissibility.
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KI-generiertVolltext
TRO nato a BRESCIA il 09/02/1970 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della condanna inflitta a Giarripietro Fornari per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo F), commesso in Milano in data 14 febbraio 2019, ha riqualificato il fatto di cui al detto capo alla stregua del delitto di bancarotta semplice documentale, con rideterminazione della pena inflitta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che le ragioni a sostegno dei predetti motivi sono state ulteriormente lumeggiate con la memoria del difensore del ricorrente depositata in data 10 aprile 2026;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che entrambi i motivo di ricorso, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di prova dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta semplice documentale, sono affidati a doglianze volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, pur a fronte di una non palesemente illogica valutazione dei relativi risultati offerta dalla sentenza impugnata, e, comunque, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di decisive emergenze processuali, concretizzandosi, come tali, in censure estranee al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944); le stesse sono, comunque, generiche, nulla di specifico e di concreto, essendo stato dedotto e documentato per contrastare l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che l'imputato non avesse diligentemente adempiuto al proprio obbligo di vigilare sulla tenuta delle scritture contabili obbligatorie della società fallita di cui era amministratore e di custodirle adeguatamente; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammi P.Q.MIrene Scordamaglia Alfreào ff DEPOSITATA —1 • muis, ‘,5viov.v.A4ZtjIN CA ,ERIA ris 6H2.6 2 Il Fumiamo, G irio »ozi« De Staii